PREMESSA
Il Regolamento è un atto amministrativo avente per contenuto norme giuridiche, cioè regole di condotta.
Il Regolamento è quell'atto che disciplina i rapporti che si instaurano all'interno della Scuola nelle materie non riservate alla Legge o per le quali non fa che facilitare l'esecuzione della Legge.
Il Regolamento non può per sua natura essere mai contrario alla Legge o andare oltre il campo di applicazione della Legge.
Trattandosi di un atto interno, il Regolamento non può porre norme operanti al di fuori dei confini della Scuola.
z ART. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri eletti dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
Di ogni seduta dell'organo collegiale, è redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su cartelle numerate contenute nell’apposito raccoglitore.
z ART. 2 Programmazione delle attività collegiali.
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
z ART. 3 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali.
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
z ART. 4 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale, avvengono, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
z ART. 5 Convocazione del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione.
Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, almeno una volta al mese, quello di Interclasse almeno una volta ogni due mesi, quello di Intersezione almeno una volta ogni 3 mesi.
z ART. 6 Programmazione e coordinamento dell'attività del consiglio di classe.
Le riunioni del Consiglio di Classe, interclasse, intersezione devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle degli altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.
z ART. 7 Convocazione del Collegio dei Docenti.
Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31/05/1974.
z ART. 8 Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti.
Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.
z ART. 9 Prima convocazione del Consiglio di Istituto ed elezione del Presidente e del Vicepresidente.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico secondo le norme contenute nell'art. 41 dell'O.M. 05/10/1975.
Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio.
Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso.
Il Vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
z ART. 10 Convocazione del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico o della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
z ART. 11 Relazione annuale.
La relazione annuale del Consiglio d’Istituto è predisposta ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre.
La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione dal Dirigente Scolastico.
z ART. 12 Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974, deve avvenire mediante affissione all'albo della Scuola della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine di 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio.
Il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
z ART. 13 Pubblicità delle sedute degli organi collegiali.
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere solo i genitori degli alunni della scuola, gli insegnanti e il personale non insegnante dell'istituto.
L'accertamento del titolo di genitore dell'alunno della scuola o di personale docente o non docente dell'istituto spetta al Dirigente Scolastico.
Il pubblico deve assistere alle sedute in silenzio.
Qualora il comportamento degli ascoltatori non consentisse l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Alla seduta non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
L'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto rivolto ai rappresentanti della provincia, dei comuni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della Scuola che interessano anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse, deve essere fatto dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta o del Presidente del Consiglio d’Istituto o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Istituto.
z ART. 14 Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
z ART. 15 Concessione temporanea di attrezzature scolastiche per attività di promozione culturale, sociale, e civile.
La concessione temporanea di edifici e attrezzature scolastiche ad altre scuole, enti o società che ne facciano richiesta per fini di promozione culturale, sociale e civile è regolamentata dall'art. 12 della Legge n. 517 del 04/08/1977.
Il Consiglio di Istituto darà il nulla osta alla concessione temporanea degli edifici e delle attrezzature scolastiche agli enti o società che ne facciano richiesta solo se tale uso avviene fuori dall'orario scolastico o parascolastico dell'istituto e solo per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
Pertanto il richiedente dovrà fare domanda all'ente proprietario, onde ottenere la concessione temporanea dell'edificio e delle attrezzature scolastiche.
Nella domanda dovranno essere ben evidenziati:
L'ente proprietario richiederà il nulla osta del Consiglio di Istituto e disporrà la concessione dopo aver soddisfatto a tutti gli oneri a suo carico, per legge a favore della scuola, derivanti dalla concessione in uso dei locali e attrezzature in questione.
z ART. 16 Norme d'uso della palestra per gli Enti o le Società.
z ART. 17 Funzionamento della biblioteca.
I libri in dotazione alla biblioteca sono concessi in prestito solo agli alunni e al personale della Scuola.
La scelta delle dotazioni librarie spetta al Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
Il Dirigente Scolastico può affidare, sentito il parere del Collegio dei Docenti, le funzioni di responsabile della biblioteca ad uno o più docenti, tenuto conto degli impegni degli stessi per la partecipazione agli organi collegiali.
z ART. 18 Vigilanza sugli alunni.
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla stessa valgono le norme seguenti:
I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia devono accompagnare i figli in aula e riprenderli sempre in aula all’ora di uscita.
z ART. 19 Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni.
Se dopo 3 giorni di assenza l'alunno non può riprendere a frequentare le lezioni, il genitore o chi ne fa le veci deve informare il Responsabile del plesso del protrarsi dell'assenza, indicandone i motivi.
All’atto dell’iscrizione sarà fornito un prestampato per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi con firma depositata di un genitore o di chi ne fa le veci.
4. E' VIETATO USCIRE DALL'AULA DURANTE LA MOMENTANEA ASSENZA DEL DOCENTE.
E' inoltre tenuto a segnalare eventuali danni e rotture da lui rilevati.
15. E’ vietato qualunque uso di cellulari e altri dispositivi elettronici a Scuola, che pertanto dovranno essere tenuti spenti in ogni momento dell’attività scolastica, compresi l’intervallo e la refezione. La Scuola declina ogni responsabilità relativa a danneggiamenti, smarrimenti o furti degli stessi.
16. Durante le visite e/o i viaggi d’istruzione è consentito portare con sé cellulari e/o dispositivi elettronici che saranno utilizzati secondo le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori. La Scuola declina ogni responsabilità relativa a danneggiamenti, smarrimenti o furti degli stessi.
17. Non è consentito portare a Scuola giochi o oggetti di uso non scolastico. La Scuola declina ogni responsabilità relativa a danneggiamenti, smarrimenti o furti degli stessi.
z ART. 20 Norme d'uso della palestra per gli alunni della scuola.
z ART. 21 Regolamento per il funzionamento del servizio mensa.
dalle ore 12 alle ore 13 nella scuola dell’infanzia
dalle ore 12.30 fino alla fine del pranzo nella scuola primaria
dalle ore 13 alle ore 13.30 nella scuola secondaria di I grado.
Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici situati presso la sala mensa o adiacenti alle aule.
Pertanto si raccomanda agli alunni di usufruire dei servizi e di dissetarsi nell'intervallo mensa.
Tutti gli studenti sono invitati al massimo rispetto verso il personale docente, i collaboratori scolastici, i compagni ed a mantenere un comportamento corretto ed educato, affinché il tempo trascorso in mensa e l'intervallo mensa siano una pausa serena.
z ART. 22 Sicurezza e prevenzione.
Docenti, non docenti ed allievi sono tenuti a curare la buona conservazione e l'efficienza della scuola e di tutte le attrezzature in essa esistenti. In particolare:
z ART. 23 Evacuazione dell'edificio.
Se fosse necessario abbandonare lo stabile, tre suoni della campanella o l’avviso a voce lo segnaleranno e tutte le persone presenti nell'istituto saranno obbligate ad uscire, seguendo le norme di sicurezza e a non rientrare nell'edificio, se non autorizzate.
Ove fosse presente un sistema di allarme antincendio, in caso di emergenza, questo sarà seguito da 3 suoni della campanella o da un avviso a voce.
z ART. 24 Comportamento in caso di incendio.
Qualora si verificasse un inizio di incendio, chi se ne accorgerà dovrà dare subito l'allarme.
Se non fosse possibile domare l'incendio sul nascere o si verificasse qualunque altra situazione di pericolo imminente gli allievi dovranno:
z ART. 25 Comportamento in caso di terremoto.
In un luogo chiuso:
All’aperto:
z ART. 26 Norme finali.
Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle componenti scolastiche che dagli organi collegiali della scuola.
Dette proposte, sottoscritte da almeno un terzo dei membri di diritto degli organismi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio di Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse.
Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di Istituto.
In caso di mancato rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento si procede a carico dei trasgressori in base alle norme vigenti e a quanto stabilito all'art. 26 del medesimo Regolamento.
Le modalità ed i tempi vengono stabiliti e resi pubblici, annualmente dal M.P.I.
L’inserimento dei bambini iscritti è condizionato dal numero dei posti disponibili.
I criteri che stabiliscono le priorità dei bambini ammessi alla frequenza, vengono deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti ogni anno ed esposti all’albo della Scuola.
Il Dirigente Scolastico procede alla compilazione degli elenchi prima della formazione delle sezioni e dopo che le autorità competenti hanno approvato l’organico di fatto della Scuola dell’Infanzia dell’I. C. I genitori dei bambini o chi ne fa le veci possono presentare ricorso avverso agli elenchi del Dirigente Scolastico entro 15 gg. dalla pubblicazione.
Spetta al Dirigente, letta la motivazione, decidere entro 15 gg. di accettare o meno il ricorso.
I bambini che presenteranno la domanda di iscrizione dopo la scadenza dei termini, non possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia dell’I. C.
Essi tuttavia saranno collocati d’ufficio secondo i criteri indicati dal Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto, in una eventuale 2° Lista d’attesa.
Qualora si esaurisse la Lista d’attesa dei regolarmente iscritti e rimanessero dei posti vacanti i bambini/e di questa lista verranno regolarmente iscritti (secondo l’ordine di precedenza) ed inseriti dal Dirigente Scolastico nelle varie sezioni.
La formazione delle Sezioni è regolamentata dall’art. 101 del D.L. 16/4/94 n. 297.
Alla formazione delle Sezioni provvede il Dirigente Scolastico dell’ I. C. sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e proposti dal Collegio dei Docenti Unitario.
L’assegnazione degli insegnanti alle singole sezioni della Scuola rientra tra i compiti attribuiti al Dirigente Scolastico nel rispetto della normativa vigente.
L’orario di funzionamento della Scuola viene deliberato annualmente dal Consiglio d’Istituto previa proposta del Collegio dei Docenti e nel rispetto della normativa vigente.
7) Uscite didattiche
Le uscite didattiche (che si svolgeranno a piedi) vengono programmate nell’ambito del territorio comunale al fine di:
(Poiché l’eventuale mensa è in genere dalle ore 12.00 alle ore 13.00, l’uscita è consentita dalle ore 11.45 alle ore 12.00 ed il rientro dalle ore 13.15 alle ore 13.30).
L’Ente Comunale esaminata la domanda, deciderà se acconsentire o meno alla richiesta;
PARTE III